Statuto

Statuto

Accademia di Belle Arti di Carrara

Il Consiglio di Amministrazione, visto l’art. 33 della Costituzione, vista la legge 21/12/1999 n.508 “Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati”, visto il Decreto del Presidente della Repubblica 28/2/2003 n.132 “ Regolamento ministeriale sull’autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali” sentito il parere del collegio dei docenti in data 3/9/2003 vista la deliberazione del consiglio di amministrazione in data 8/9/2003 vista la deliberazione del consiglio di amministrazione in data 29/11/2004 concernente le integrazioni e modifiche allo statuto in conformità alle osservazioni formulate dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca – Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica con nota n. 5414 del 17/11/04 approva l’emanazione dello statuto di autonomia dell’Accademia di Belle Arti di Carrara allegata alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante. La presente deliberazione è trasmessa al Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, Alta Formazione Artistica e Musicale

Carrara, 29/11/2004

 

Statuto – Accademia di Belle Arti di Carrara
Titolo I – Principi generali e attività dell'Accademia

Articolo 1 – Natura e fini

Articolo 2 – Valori fondamentali

Articolo 3 – Attività istituzionali

Articolo 4 – Attività didattiche e formative

Articolo 5 – Attività di ricerca artistica e scientifica

Articolo 6 – Diritto all'informazione

Articolo 7 – Personale tecnico-amministrativo

Articolo 8 – Attività culturali, ricreative e sociali

Articolo 9 – Patrimonio dell'Accademia

Titolo II – Struttura organizzativa

Articolo 10 – Organi centrali di governo dell’Accademia

Articolo 11 – Il Presidente

Articolo 12 – Il Direttore

Articolo 13 – Il Consiglio di amministrazione

Articolo 14 – Il Consiglio accademico

Articolo 15 – Collegio dei Revisori dei conti

Articolo 16 – Nucleo di valutazione

Articolo 17 – Collegio dei professori

Articolo 18 – Consulta degli studenti

Articolo 19 – Commissione di disciplina

Articolo 20 – Uffici e organizzazione amministrativa

Titolo III – Fonti normative, norme finali e transitorie

Articolo 21 – Regolamento didattico

Articolo 22 – Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità

Articolo 23 – Regolamento degli uffici amministrativi

Articolo 24 – Regolamento generale di istituto

Articolo 25 – Procedura di revisione statutaria

Articolo 26 – Incompatibilità

Articolo 27 – Norme transitorie

 

Titolo I – Principi generali e attività dell'Accademia

 

Articolo 1 – Natura e fini

1.1 L'Accademia di Belle Arti di Carrara, di seguito denominata "Accademia", è un'istituzione pubblica di alta cultura che ha come fini, in conformità all’art. 33 della Costituzione, l’elaborazione, la trasmissione e lo sviluppo delle conoscenze in campo artistico.

1.2 L'Accademia promuove e organizza la ricerca, provvede alla formazione culturale e alla preparazione artistica e professionale degli studenti, cura la formazione di coloro che intendono dedicarsi alla ricerca e all'insegnamento e concorre allo sviluppo complessivo della società. Sua finalità primaria è la promozione della cultura e della ricerca nel campo delle arti visive e dei loro saperi, delle discipline per lo spettacolo, della valorizzazione, della conservazione e del restauro del patrimonio culturale, della comunicazione multimediale, della didattica e delle relative professionalità di grado superiore. Scopo delle attività dell’Accademia sono l'educazione e la formazione della persona con il contributo, nelle rispettive responsabilità, di tutte le sue componenti, professori, personale tecnico ed amministrativo, studenti. Essa cura, nel libero confronto delle idee, lo sviluppo, l'elaborazione e la trasmissione delle conoscenze nel campo artistico visivo e della creatività da questo settore derivata. Sede primaria della ricerca in campo artistico, ne promuove e ne favorisce lo svolgimento, ad essa collegando le diverse attività didattiche, produttive.

1.3 Opera come un sistema complesso e integrato, che assicura l’autonomia e l'unitarietà della cultura. Al suo funzionamento concorrono i docenti, gli studenti e il personale tecnico-amministrativo.

1.4 Ha piena capacità di diritto pubblico e privato, che esercita con esclusione di qualsiasi fine di lucro. Realizza la propria autonomia artistica, scientifica, didattica, organizzativa, finanziaria e contabile nel rispetto dei principi generali fissati dalla legislazione vigente.

1.5 Per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali promuove e attiva, in coerenza con i piani di sviluppo nazionali dell’Alta Formazione Artistica e Musicale, forme di collaborazione con altre Accademie,  Università, centri di ricerca, enti pubblici locali, nazionali e internazionali, con istituzioni scientifiche, culturali ed economiche, pubbliche o private.

 

Articolo 2 – Valori fondamentali

2.1 L'Accademia recepisce pienamente i valori della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e della Costituzione della Repubblica Italiana e si impegna, nelle sue attività, al rispetto di essi.

2.2 L’Accademia afferma la propria funzione pubblica, il proprio carattere laico, pluralistico e indipendente da ogni orientamento ideologico, politico ed economico.

2.3 Impronta la propria azione al metodo democratico, garantisce la partecipazione più ampia e la trasparenza dei processi decisionali e assicura la pubblicità a tutti gli atti conseguenti

2.4 Promuove azioni che favoriscano il superamento di ogni tipo di discriminazione.

2.5 Nei confronti dei portatori di handicap l'Accademia si adopera a rimuovere gli ostacoli allo svolgimento delle attività e alla fruizione dei servizi.

2.6 Promuove le condizioni che rendano effettivo il diritto allo studio.

2.7 Valorizza le competenze, le esperienze, le capacità e l'impegno di chi opera nelle sue strutture.

2.8 Imposta le proprie attività sui criteri di efficienza ed efficacia, nel rispetto dei principi dell'autonomia

degli organismi decentrati, della programmazione, della responsabilità degli addetti, della verifica della coerenza tra obiettivi e risultati.

 

Articolo 3 – Attività istituzionali

3.1 Sono attività istituzionali dell'Accademia la didattica e la ricerca, svolte nel libero confronto delle idee e nel pieno rispetto dei valori fondamentali sopra enunciati, della libertà di didattica e di ricerca dei singoli docenti, dei diritti degli studenti.

3.2 L'Accademia si impegna ad assicurare le risorse necessarie all'espletamento delle attività istituzionali garantendone un'equa ripartizione. In particolare provvede all'organizzazione di poli didattici, di aree di studio, di biblioteche, di archivi, di laboratori, di centri di servizi, di musei e di quant'altro sia necessario all'attività didattica e di ricerca nel campo artistico e professionale.

3.3 Assicura l'efficacia del processo formativo promuovendo uno stretto legame tra l'attività di ricerca nel campo artistico e professionale e l'insegnamento, garantendo il coordinamento delle attività didattiche.

 

Articolo 4 – Attività didattiche e formative

4.1 L'Accademia organizza e coordina le attività didattiche svolte, nel rispetto del regolamento di cui all’art. 2, comma 7, lett. B) della legge n. 508/99, anche in sedi decentrate, necessarie al conseguimento dei titoli dell'ordinamento dell’Alta Formazione Artistica e Musicale, in seguito denominato Afam, previsti dal regolamento didattico d’Accademia e ne valuta l'efficacia.

4.2 Stipula accordi con istituzioni dell’Afam, universitarie e di ricerca nazionali e internazionali e con enti pubblici o privati per offrire agli studenti più ampie occasioni formative nel campo artistico, professionale e scientifico. Tali accordi si possono concretizzare nella istituzione di Politecnici delle Arti nel rispetto dei regolamenti di cui all’art. 2, c. 7 della legge n. 508/99 o di corsi interaccademici, nella costituzione di società di servizi e fondazioni, nella stipula di contratti e convenzioni e ogni altra forma compatibile con la natura e le funzioni dell’Accademia. Nei settori di sua competenza e nel rispetto dei propri compiti e caratteri, l’Accademia può svolgere prestazioni per conto terzi.

4.3 Organizza servizi di tutorato finalizzati ad orientare ed assistere gli studenti nel corso degli studi. Assicura, anche in concorso con altri enti pubblici e privati, attività di orientamento per l'iscrizione agli studi accademici e a corsi post-accademici.

4.4 Assicura spazi e strutture per la vita sociale, anche in collaborazione con gli enti a ciò preposti; favorisce attività formative autogestite dagli studenti nel campo della cultura e degli scambi culturali, dello sport, del tempo libero.

4.5 Promuove l'organizzazione di corsi di perfezionamento e aggiornamento. Promuove attività culturali e formative esterne e l'istituzione di corsi di educazione, ivi compresi quelli per l'aggiornamento culturale degli adulti e quelli per la formazione permanente e ricorrente. Per queste attività l'Accademia può stipulare convenzioni e contratti con gli enti interessati in conformità ai regolamenti governativi di cui all’art. 2, comma 7, della legge n. 508/99.

 

Articolo 5 – Attività di ricerca artistica e scientifica

5.1 L'Accademia riconosce il ruolo fondamentale della ricerca autonomamente proposta da strutture della stessa o da singoli ricercatori in campo artistico, scientifico e tecnologico, e ne promuove lo sviluppo utilizzando contributi dello Stato e di enti pubblici di ricerca, fondi a propria disposizione e altri fondi devoluti a tale scopo all'Accademia.

5.2 Pone in essere idonei strumenti di programmazione, organizzazione, gestione e finanziamento delle strutture e delle attività di ricerca, anche per favorire l'esplicazione delle potenzialità individuali e collettive dei suoi operatori artistici e scientifici.

5.3 Utilizza come criteri di valutazione della qualità delle ricerche quelli generalmente adottati dalle comunità scientifiche nazionali ed internazionali e si adopera per la massima circolazione dei risultati.

5.4 L'Accademia, nel pieno riconoscimento della proprietà intellettuale, detiene il diritto della utilizzazione anche economica dei risultati delle ricerche di cui al primo comma.

5.5 Riconoscendo l'importanza della ricerca finalizzata, dei contatti con la società esterna e dei rapporti con il mondo della produzione e del lavoro, l'Accademia stipula altresì, in coerenza con i piani di sviluppo dell’ Afam, contratti e convenzioni per ricerche con finalità concordate con enti pubblici o privati che abbiano interesse ai risultati delle ricerche stesse e siano disposti al loro finanziamento in conformità ai regolamenti governativi di cui all’art. 2, comma 7, della legge n. 508/99.

5.6 L’Accademia favorisce, nel rispetto della riservatezza concordata con l'ente committente, la divulgazione dei risultati delle ricerche.

5.7 Nel rispetto dell’art. 1, comma 4 e in conformità a quanto previsto dal regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, parte delle entrate, derivanti dall’ esecuzione di contratti e convenzioni per ricerche e da attività di consulenza e di servizio viene destinata all'ulteriore sostegno delle ricerche di cui al primo comma del presente articolo e al potenziamento delle attività didattiche e formative.

 

Articolo 6 – Diritto all'informazione

6.1 E' garantita la massima pubblicità per tutte le attività dell'Accademia, di cui sarà possibile conoscere l'oggetto, le modalità di svolgimento, i responsabili e le fonti di finanziamento.

6.2 L’Accademia assicura il diritto di accesso ai documenti amministrativi e il diritto di partecipazione al procedimento amministrativo; un apposito regolamento stabilisce le norme per l'esercizio del diritto di accesso ed elenca le categorie di documenti da sottrarre alla pubblicità, secondo le leggi vigenti.

6.3 Tutti i documenti amministrativi, e in particolare i bilanci e i documenti finanziari dell'Accademia e di ogni centro di spesa, devono essere strutturati in modo da garantire una informazione chiara e completa.

 

Articolo 7 – Personale tecnico-amministrativo

7.1 Il personale tecnico-amministrativo, nell'ambito delle singole qualifiche e competenze, svolge funzioni e assume responsabilità nelle attività organizzative e di supporto per il raggiungimento dei fini istituzionali dell'Accademia in conformità alla normativa vigente.

7.2 L'Accademia valorizza la professionalità del personale tecnico-amministrativo, ne precisa compiti e responsabilità, ne favorisce e ne cura con apposite iniziative l'aggiornamento e la qualificazione professionale in linea con quanto stabilito dall’art. 2 comma 6, della legge n. 508/99 in ordine al rapporto di lavoro del personale delle istituzioni regolato contrattualmente nell’ambito dell’apposito comparto di contrattazione.

 

Articolo 8 – Attività culturali, ricreative e sociali

8.1 L'Accademia favorisce le attività culturali, ricreative e sociali del personale accademico, attraverso la fornitura di servizi e la predisposizione di strutture e risorse nei limiti consentiti dalla legge.

 

Articolo 9 - Patrimonio dell'Accademia

9.1 L'Accademia, ubicata dal 1810 nel palazzo del Principe, utilizza per le sue attività istituzionali il bene immobile demaniale a lei destinato e gli altri immobili a sua disposizione e ne assicura la migliore gestione. Inoltre è patrimonio mobile dell’Accademia: una raccolta storica di gessi, di sculture, di dipinti disegni e stampe, di un archivio storico, di un fondo librario antico e di una collezione di medaglie nonché di una collezione archeologica la cui destinazione storica è inscindibile dall’istituzione che lo ha raccolto e prodotto e dall’edificio storico in cui è stata costituita e in cui si è arricchita nel corso del tempo.

9.2 L'Accademia riserva analoga cura alle attrezzature tecniche, alle collezioni artistiche, scientifiche, al patrimonio librario, archivistico, storico-scientifico e storico-artistico di sua proprietà o a sua disposizione.

9.3 L’Accademia assicura la conservazione e l’arricchimento delle dotazioni della biblioteca, dell’emeroteca, della mediateca e della gipsoteca, provvede all’ampliamento e alla valorizzazione della propria pinacoteca .

9.4 L’Accademia promuove iniziative editoriali tese alla divulgazione delle proprie attività e del proprio patrimonio mediante la costituzione di centri autonomi di spesa e di servizio, come da proprio Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità.

9.5 L’Accademia provvede, nei limiti della normativa vigente e delle proprie risorse finanziarie, ad assicurare ai laboratori tecnico-artistici, alla Pinacoteca, alla Gipsoteca, e ai servizi di Biblioteca, Emeroteca e Mediateca idoneo personale per la loro gestione che sarà disciplinata da Regolamento interno.

9.6 Per lo svolgimento delle attività di supporto alla didattica e alla produzione artistica, nonché per la valorizzazione del proprio patrimonio, l’Accademia può costituire singolarmente o in forma associata, fondazioni di diritto privato eventualmente con la partecipazione di enti ed amministrazioni pubbliche o soggetti privati.

9.7 L’Accademia può beneficiare di contributi, lasciti e donazioni. Esiste dal 1871 una fondazione, denominata “ Bernardo Fabbricotti”, amministrata dalla stessa Accademia, i cui fini sono indicati nello statuto approvato con R. D. dell’ 8/7/1929 n. 1547.

9.8 Le fonti di finanziamento dell’Accademia sono costituite da trasferimenti da parte dello Stato, da erogazioni di enti pubblici e privati, da entrate proprie. Le entrate proprie sono costituite da contributi e da forme autonome di finanziamento, quali contributi volontari, proventi di attività, atti di liberalità e corrispettivi di contratti e convenzioni. Per le spese di investimento l’Accademia può ricorrere, nei limiti e alle condizioni previste dalla legislazione vigente, a prestiti o a forme di leasing, in modo da garantire le condizioni di equilibrio di bilancio su scala pluriennale.

9.9 Assicura la salubrità, la sicurezza e la funzionalità di tutti gli ambienti di studio e di lavoro, sia nel patrimonio edilizio esistente, sia nelle nuove costruzioni.

 

Titolo II – Struttura organizzativa

 

Articolo 10 – Organi centrali di governo dell’Accademia

10.1 Sono organi di governo dell’Accademia: il Presidente il Direttore il Consiglio di amministrazione il Consiglio Accademico il Collegio dei revisori il Nucleo di Valutazione il Collegio dei professori la Consulta degli studenti

10.2 Agli organi di cui al comma 1, fatta eccezione per il collegio dei professori, si applicano i commi 2 e 3 dell’art.4 del D. P. R. n. 132 del 28-02-2003.

 

Articolo 11 – Presidente

11.1 Il Presidente è il rappresentante legale dell’istituzione, salvo quanto previsto dall’art. 12, comma 1.

11.2 Il Presidente è nominato dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di seguito denominato Ministro, sulla base di una designazione effettuata dal consiglio accademico entro una terna di soggetti di alta qualificazione manageriale e professionale proposta dallo stesso Ministro.

11.3 Il consiglio accademico effettua la designazione di cui al comma 2 entro il termine di trenta giorni, decorso il quale il Ministro procede direttamente alla nomina prescindendo dalla designazione.

11.4 In particolare il Presidente:

a) convoca e presiede il consiglio di amministrazione e fissa l’ordine del giorno;

b) promuove e coordina iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie dell’Accademia, e intrattiene a tal fine rapporti con gli enti pubblici o privati presenti sul territorio;

c) assume, in caso di necessità e di indifferibile urgenza, i necessari provvedimenti, i quali sono da sottoporre alla ratifica del consiglio di amministrazione alla prima riunione successiva utile;

d) è preposto alla promozione di forme di associazionismo e di apparati tendenti ad affiancare le attività dell’accademia ed a promuoverne l’immagine e la sua diffusione a livello nazionale ed internazionale;

e) presenta al Ministro e al consiglio di amministrazione dell’Accademia le relazioni periodiche del piano finanziario e dei conseguenti obiettivi raggiunti;

f) cura il coordinamento con le autorità locali, gli enti, gli istituti finanziari al fine di determinare forme di sponsorizzazione e di finanziamento.

g) presenta all’inizio di ogni anno accademico una relazione sullo stato finanziario dell’Accademia.

 

Articolo 12 – Il Direttore

12.1 Il direttore è responsabile dell’andamento didattico, scientifico e artistico dell’istituzione e ne ha la rappresentanza legale in ordine alle collaborazioni e alle attività per conto terzi che riguardano la didattica, la ricerca, le sperimentazioni e la produzione. Spetta comunque al direttore:

a) convocare e presiedere il consiglio accademico ed il collegio dei professori, coordinandone le attività e provvedendo alla esecuzione delle relative deliberazioni;

b) adottare, in situazioni di urgenza, provvedimenti di competenza del consiglio accademico o del collegio dei professori, sottoponendoli, per la ratifica, agli organi competenti nella prima seduta successiva;

c) assicurare nell’ambito delle proprie competenze l'osservanza delle norme dell'ordinamento Afam, dello statuto e dei regolamenti di Accademia;

d) il direttore è titolare dell’azione disciplinare nei confronti del personale docente e degli studenti;

e) prendere provvedimenti nell’ambito delle proprie competenze atti a garantire l'efficiente funzionamento dell'Accademia;

f) stipulare le convenzioni e i contratti;

g) presentare, in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico, una relazione generale sullo stato dell'istituzione.

12.2 Il direttore esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento dell’Afam, dallo statuto e dai relativi regolamenti.

12.3 Il direttore nomina con proprio decreto il direttore vicario, scelto fra i docenti di ruolo, che lo sostituisce nelle funzioni che non gli siano espressamente riservate, nei casi di impedimento o di assenza.

12.4 Il direttore, a sua scelta, può essere esonerato dall'insegnamento per la durata della carica.

12.5 Il direttore viene eletto fra i docenti di ruolo anche di altre istituzioni con almeno 6 anni di anzianità nel ruolo in possesso di particolari requisiti di comprovata esperienza professionale e di direzione acquisita anche in ambiti multidisciplinari e internazionali. Le disposizioni di cui al comma 12.5 si applicano anche agli attuali docenti incaricati della direzione di istituzioni diverse da quelle in cui abbiano la sede di titolarità e che optino per l’elezione nella sede di servizio. Il direttore è eletto dai docenti dell’istituzione nonché dagli assistenti. Il direttore è nominato con decreto del Ministro e dura in carica tre anni e può essere rieletto una sola volta consecutivamente. Al direttore è attribuita un’indennità di direzione a carico del bilancio dell’istituzione.

 

Articolo 13 – Il consiglio di amministrazione

13.1 Il consiglio di amministrazione, in attuazione delle linee di intervento e sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione definite dal consiglio accademico, stabilisce gli obiettivi e i programmi della gestione amministrativa e promuove le iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie dell’istituzione.

In particolare:

a) delibera, sentito il Consiglio Accademico, lo Statuto e i Regolamenti di gestione e organizzazione;

b) definisce, in attuazione del piano di indirizzo di cui all’art. 8, comma 3 lettera a del D.P.R. n. 132/2003 la programmazione della gestione economica dell’istituzione;

c) approva il bilancio di previsione, le relative variazioni e il rendiconto consuntivo;

d) definisce, nei limiti della disponibilità di bilancio, e su proposta del consiglio accademico, l’organico del personale docente per le attività didattiche e di ricerca, nonché del personale non docente. Tale definizione è approvata dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro per la Funzione Pubblica;

e) vigila sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell’istituzione, tenuto conto dell’esigenze didattiche, scientifiche e di ricerca derivanti dal piano di indirizzo determinato dal consiglio accademico.

13.2 Il consiglio di amministrazione esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento Afam, dallo statuto e dai regolamenti.

13.3 Il consiglio di amministrazione è composto da:

a) il presidente;

b) il direttore;

c) un docente designato dal consiglio accademico

d) uno studente designato dalla consulta degli studenti;

e) un esperto di amministrazione nominato dal Ministro scelto fra personalità del mondo dell’arte e della cultura del sistema produttivo e sociale delle professioni e degli enti pubblici e privati;

f) al consiglio di amministrazione partecipa il direttore amministrativo con voto consultivo

13.4 Il consiglio di amministrazione è integrato da ulteriori componenti, fino a un massimo di due, nominati dal ministro su designazione di enti, anche territoriali, fondazioni o organizzazioni culturali, artistiche o scientifiche pubbliche o private, qualora i predetti soggetti contribuiscano al finanziamento o al funzionamento dell’Accademia, per una quota non inferiore a quella stabilita con decreto del Ministro.

 

Articolo 14 – Il consiglio accademico

14.1 Il consiglio accademico determina il piano di indirizzo, la programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca, la politica culturale dell'Accademia, esercitando compiti di programmazione e di governo, coordinando le attività dell’istituzione e valutandone l'efficienza. Spetta al consiglio accademico:

a) garantire il rispetto della libertà didattica e di ricerca dei singoli docenti, e dei diritti degli studenti;

b) determinare il piano di indirizzo e la programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca, tenuto conto delle disponibilità di bilancio relative all’esercizio finanziario di riferimento;

c) assicurare il monitoraggio ed il controllo delle attività di cui alla lettera b;

d) definire le linee d’intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione;

e) deliberare in conformità ai criteri generali fissati dal regolamento di cui all’art. 2, comma 7, lettera h, della legge 21-12-1999, n. 508, il regolamento didattico ed il regolamento degli studenti, sentito la consulta degli studenti;

f) esercitare le competenze relative al reclutamento dei docenti previste dal regolamento di cui all’art. 2, comma 7, lettera e, della legge 21-12-1999, n. 508;

g) esercitare ogni altra funzione non espressamente demandata dal presente regolamento al consiglio di amministrazione.

14.2 Il consiglio accademico è composto da:

a) il direttore, che lo presiede;

b) 10 docenti dell’istituzione, in possesso di requisiti di comprovata professionalità e con almeno tre anni di anzianità nel ruolo di appartenenza, eletti dal corpo docente;

c) 2 studenti designati dalla consulta degli studenti

 

Articolo 15 – Collegio dei revisori dei conti

Il collegio dei revisori, costituito con provvedimento del Presidente, è composto da tre membri, di cui uno designato dal Ministro dell’economia e delle finanze, che lo presiede, e due designati dal Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca; i componenti devono essere in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88; il collegio dei revisori vigila sulla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa; espleta i controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui all’art. 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; ad esso si applicano le disposizioni del codice civile in quanto compatibili.

 

Articolo 16 – Nucleo di valutazione

16.1 Il nucleo di valutazione, costituito con delibera del consiglio di amministrazione, sentito il consiglio accademico, è formato da tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione.

16.2 Il nucleo di valutazione verifica la rispondenza dei risultati agli obiettivi. In particolare:

a) ha compiti di valutazione dei risultati dell’attività didattica e artistica e del funzionamento complessivo dell’Accademia, verificando anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, l’utilizzo ottimale delle risorse;

b) redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento dell’ Accademia sulla base di criteri determinati dal comitato per la valutazione del sistema universitario, sentito il CNAM; la relazione è trasmessa al Ministero entro il 31 marzo di ogni anno e costituisce il quadro di riferimento per l’assegnazione da parte del Ministero di contributi finanziari;

c) acquisisce periodicamente, mantenendone l’anonimato, le opinioni degli studenti sulle attività didattiche, dandone conto nella relazione annuale di cui alla lettera b).

16.3 L’ Accademia assicura al nucleo di valutazione l’autonomia operativa, il diritto d’accesso ai dati ed alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza

 

Articolo 17 – Collegio dei professori

17.1 Il Collegio dei professori è composto dal Direttore che lo presiede, da tutti i docenti in servizio presso l’ Accademia, nonché dagli assistenti. Partecipa alle riunioni senza diritto di voto la consulta degli studenti. Il collegio dei professori svolge funzioni di consulenza e supporto delle attività del consiglio accademico e nel rispetto della libertà dei docenti definisce i compiti didattici, provvede all’attività di tutorato e di orientamento degli studenti. Il collegio dei professori risulta legalmente riunito in presenza di almeno due terzi degli aventi diritto. Propone al consiglio accademico l’indirizzo generale per la didattica e la ricerca dell’istituzione, partecipa allo sviluppo delle proposte espositive, di sperimentazione e di ricerca. Elabora e sviluppa il dibattito riguardante l’immagine artistica e culturale esterna dell’istituzione, promuove iniziative di sviluppo delle metodologie formative nel campo artistico visivo. Analizza, avvalendosi eventualmente di una commissione costituita da docenti e studenti, secondo criteri disciplinati dal regolamento didattico dell’Accademia, gli esiti della didattica ed il funzionamento del tutorato, e fornisce, attraverso una relazione predisposta dal Direttore, gli elementi utili per la valutazione globale dell’attività svolta. Il collegio esprime parere obbligatorio sull’istituzione di nuovi corsi e la disattivazione degli stessi. Svolge funzioni di supporto alle attività del consiglio accademico, secondo le modalità del presente statuto.

17.2 In particolare il corpo docente:

a) designa i componenti della commissione di disciplina così come da successivi regolamenti;

b) avanza proposte ed esprime parere obbligatorio sullo statuto e sulle sue eventuali modifiche;

c) adempie a tutti gli altri compiti previsti dalle normative vigenti e dal presente Statuto.

 

Articolo 18 – Consulta degli studenti

18.1 La consulta degli studenti, composta in conformità all’art. 12 comma 1 del DPR n. 132 del 28.02.03 è integrata dagli studenti designati come rappresentanti nel consiglio accademico.

18.2 La consulta degli studenti è l’organo autonomo di organizzazione e coordinamento degli studenti dell’Accademia. La consulta ha compiti di promozione della partecipazione studentesca e di coordinamento delle rappresentanze degli studenti negli altri organi centrali di governo e negli organi delle strutture  didattiche, di ricerca e di servizi dell’ Accademia. La consulta è organo consultivo e propositivo per quanto attiene: agli ordinamenti didattici; ai regolamenti delle attività didattiche; all’attuazione del diritto allo studio; all’efficienza dei servizi; alle attività di orientamento e tutorato; ai contributi alle spese per la didattica richiesti agli studenti e alla loro destinazione. La consulta delibera in merito allo svolgimento delle attività formative autogestite dagli studenti nel campo della cultura e degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero e provvede alla ripartizione dei fondi destinati a tale scopo.

18.3 La consulta esprime pareri sulle seguenti materie: il regolamento didattico d’Accademia e l’attivazione di nuovi corsi; la determinazione di contributi a carico degli studenti; le modifiche di Statuto; il bilancio annuale di previsione dell’Accademia;

18.4 La consulta può comunque esprimere pareri e proposte su tutte le materie di interesse generale dell’Accademia e della componente studentesca ed in particolare: i regolamenti didattici; l’attuazione del diritto allo studio; efficienza dei servizi; le attività di orientamento e tutorato.

18.5 L’Accademia fornisce i supporti logistici, di personale e finanziari necessari per il funzionamento della consulta.

18.6 Le norme per il funzionamento della consulta sono definite in un apposito regolamento. Tale regolamento deve comunque prevedere l’elezione di un presidente scelto al proprio interno che rappresenti la consulta a tutti gli effetti.

 

Articolo 19 – Commissione di disciplina

19.1 La commissione di disciplina ha compiti di istruttoria sui provvedimenti che il direttore intende avviare nei confronti del personale docente e degli studenti.

19.2 La commissione di disciplina è composta da tre menbri designati dal collegio dei professori tra i docenti che abbiano al loro attivo almeno cinque anni di servizio, è integrata da due studenti nel caso che il provvedimento si rivolga alla componente studentesca.

 

Articolo 20 – Uffici e organizzazione amministrativa

20.1 Con apposito regolamento è disciplinata l’organizzazione degli uffici cui è attribuita la gestione amministrativa e contabile dell’istituzione.

20.2 Alle strutture amministrative di cui al comma 1 è preposto il direttore amministrativo, responsabile della gestione amministrativa, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile dell’istituzione.

20.3 L’incarico di direttore amministrativo è attribuito, con delibera del Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore, a un dipendente dell’istituzione ovvero di altre pubbliche amministrazioni in posizione di comando, in possesso di laurea e già appartenente all’area direttiva.

20.4 L’incarico di cui al comma 3 può essere altresì attribuito, avuto riguardo alle dimensioni organizzative e finanziarie dell’ente, al personale dirigenziale secondo quanto previsto dall’art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165

 

Titolo III – Fonti normative, norme finali e transitorie

 

Articolo 21 – Regolamento didattico

21.1 Il regolamento didattico disciplina l'ordinamento dei corsi di formazione, i relativi obiettivi e l'articolazione di tutte le attività' formative.

21.2 E’ deliberato dal Consiglio accademico, a maggioranza assoluta, sentita la consulta degli studenti.

21.3 In sede di prima applicazione, il regolamento didattico e' deliberato dal collegio dei professori, integrato con due rappresentanti degli studenti, sentito il Consiglio di amministrazione.

21.4 Il testo di regolamento, deliberato ai sensi dei commi precedenti, è trasmesso al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, che, acquisito il parere del CNAM, esercita il controllo.

21.5 Il regolamento entra in vigore con la pubblicazione all’albo dell’istituto.

21.6 La revisione del regolamento didattico avviene secondo le procedure previste per l’approvazione su proposta del consiglio accademico a maggioranza assoluta.

 

Articolo 22 – Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità

22.1 Il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità disciplina le modalità di esercizio dell'autonomia amministrativa, finanziaria e contabile dell’istituto.

22.2 E’ deliberato, a maggioranza assoluta, dal Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio accademico.

22.3 In sede di prima applicazione, il Consiglio di amministrazione è integrato con due rappresentanti degli studenti, e delibera secondo uno schema tipo elaborato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.

22.4 Il testo di regolamento, deliberato ai sensi dei commi precedenti, è trasmesso al Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca per l'approvazione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

22.5 Il regolamento entra in vigore con la pubblicazione all’albo dell’istituto.

22.6 La revisione del regolamento di amministrazione, finanza e contabilità avviene secondo le medesime procedure previste per l’approvazione su proposta del consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta.

 

Articolo 23 – Regolamento degli uffici amministrativi

23.1 Il regolamento degli uffici amministrativi disciplina l'organizzazione degli uffici cui e' attribuita la gestione amministrativa e contabile dell'istituzione.

23.2 E’ deliberato, a maggioranza assoluta, dal Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio accademico ed è trasmesso al Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca per l'approvazione, di

concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

23.3 Il regolamento entra in vigore con la pubblicazione all’albo dell’istituto.

23.4 La revisione del regolamento degli uffici amministrativi avviene secondo le procedure previste per l’approvazione.

 

Articolo 24 – Regolamento generale d’istituto

24.1 Il Regolamento Generale disciplina, nel rispetto delle materie riservate dallo statuto agli altri regolamenti, l’assetto generale dell’istituzione e le modalità di applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari.

24.2 E’ deliberato, a maggioranza assoluta, dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio accademico.

24.3 Il regolamento entra in vigore con la pubblicazione all’albo dell’istituto.

24.4 La revisione del Regolamento Generale avviene secondo le procedure previste per l’approvazione su proposta del consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta..

 

Articolo 25 – Procedura di revisione statutaria

25.1 Lo Statuto è deliberato a maggioranza assoluta dal Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio accademico.

25.2 E’ trasmesso al Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca per l'approvazione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica.

25.3 Lo Statuto, approvato ai sensi del comma precedente, entra in vigore con la pubblicazione all’albo dell’istituto.

25.4 La revisione dello Statuto avviene secondo le medesime procedure previste per l’approvazione su proposta del consiglio di amministrazione.

 

Articolo 26 – Incompatibilità

26.1 La carica di membro del consiglio accademico, fatta eccezione per il direttore e il direttore vicario, è incompatibile con quella di membro del consiglio di amministrazione.

26.2 Chi, ricoprendo una carica in un organo dell’Accademia, si candidi a ricoprirne un’altra incompatibile con la prima, se eletto, decade da quella precedentemente ricoperta contestualmente alla nomina nella nuova carica.

26.3 La posizione di direttore, direttore vicario, membro del consiglio accademico o del Consiglio di amministrazione, dirigente amministrativo, è incompatibile con quella di membro del nucleo di valutazione dell’istituzione.

 

Articolo 27 – Norme transitorie

 

27.1 Fatto salvo quanto stabilito da specifiche disposizioni di legge fino all’entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente statuto, continuano ad applicarsi nelle materie a esse demandate, le norme vigenti alla data di entrata in vigore dello statuto, in quanto con esso compatibili.

 

Di seguito il pdf dello Statuto

Statuto Accademia